Gentile Presidente Daniele Bosone,
abbiamo letto le comunicazioni da Lei diramate a seguito delle rimostranze manifestate dal Comitato Pavese 2Si per l’Acqua Bene Comune circa l’emendamento da Lei proposto al decreto del Governo attualmente in discussione in Parlamento. Per massima chiarezza, riportiamo qui di seguito il testo dell’emendamento,:
«a-bis) limitatamente ai servizi idrici integrati, l’affidamento della gestione dei servizi avviene
esclusivamente a favore di:
1) società a capitale misto pubblico privato nelle quali l’ente locale detenga una partecipazione di controllo e il socio privato sia scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto delle norme« interne e comunitarie in materia di concorrenza e della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti;
2) a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario per la gestione diretta ’’in house’’».
Non vi è dubbio che quanto proposto nel Suo emendamento si pone in palese contrasto di quanto sancito con il voto referendario. E’ esattamente con emendamenti di questo genere che si cerca di impedire la modalità di gestione in house, mediante azienda di diritto pubblico, per i servizi pubblici locali e segnatamente per il servizio idrico integrato.
Rileviamo che le Sue opinioni circa la gestione del sistema idrico integrato non coincidono con le nostre. In particolare troviamo censurabile la Sua affermazione che l’affidamento del servizio ad una Società di capitali vada nella direzione auspicata dal Referendum. Anche l’analogia da Lei supposta fra una Società consortile a totale capitale pubblico e un’Azienda Pubblica è priva di fondamento giuridico. La differenza c’è, ed è sostanziale, come evidenziato, ad esempio, dalla Corte Costituzionale nella sentenza 320/2011 della quale riportiamo di seguito un breve estratto:
“La disposizione regionale censurata prevede, sia pure con riferimento alle sole infrastrutture idriche, un caso di cessione ad un soggetto di diritto privato – la società patrimoniale d’ambito a capitale pubblico incedibile – di beni demaniali e, perciò, incide sul regime giuridico della proprietà pubblica.”
Contestiamo la Sua affermazione secondo la quale “non esiste altra formula societaria possibile che quella votata in modo unanime dal nostro Consiglio Provinciale” .
Le nostre convinzioni sono suffragate da direttive europee, da norme di legge in vigore, sia ante che post referendum, da valutazioni formulate dalla Corte Costituzionale in sede di ammissione dei quesiti. Precisamente
a) La direttiva europea, contrariamente a quanto ancora oggi molti insistono a far credere, non vincola la gestione dei servizi pubblici locali alle regole della concorrenza, anzi, l’art. 106 comma 2 del TFUE recita, al contrario, “ Le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.”
b) La Legge 267/2000 art. 114 stabilisce: “L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
c) La Corte Costituzionale con sentenza 24/2011 “….appare evidente che l’obiettiva ratio del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra rilevato, nell’intento di escludere l’applicazione delle norme, contenute nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)”.
Perciò, Signor Presidente esistono, sono legittime e attuabili (anche in ambiti provinciali) modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali tramite affidamento diretto a soggetti di diritto pubblico.
Deduciamo, da quanto Lei scrive, che gli orientamenti emersi nel Consiglio Provinciale di Pavia sono dettati dalla esigenza di ‘mettere insieme’, ai fini della gestione, diverse società di più comuni. Le sarà certamente di conforto la condivisione in tal senso del Comitato Pavese 2Si per l’Acqua Bene Comune che da sempre sostiene la validità del servizio offerto dalle ex Municipalizzate e paventa la dispersione del patrimonio fisico e di know how costruito dai cittadini e dai comuni nel secolo scorso. La dispersione di tale patrimonio è stato avviato nello scorso decennio con la trasformazione delle Aziende in Spa. Il Forum Italiano e i Comitati che lo compongono, in stretta e diretta coerenza alla finalità propugnata con la raccolta di firme per i Referendum, ripropongono con forza un percorso di ripubblicizzazione del servizio Idrico, a partire dalla ri-trasformazione delle singole Spa in singole Aziende Speciali, o,parimenti, dalla ri-trasformazione e fusione in unica Azienda Speciale.
Sperando di averLe fornito utili elementi di riflessioni circa le modalità di gestione possibili in quanto legittime, e circa le scelte politiche che i rappresentanti nelle istituzioni sono chiamati compiere in adempimento e attuazione dell’esito dei Referendum, distintamente La salutiamo.
Comitato Pavese 2Si per l’Acqua Bene Comune – - Antonietta Bottini- Viale Damiano Chiesa 2, Pavia – antoniettabottini@gmail.com
Coordinamento del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua – Segreteria operativa – Paolo Carsetti
Via di S. Ambrogio n.4 – 00186 Roma Tel. 06 6832638; Fax. 06 68136225
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